L’UCC, originariamente pubblicato nel 1952, è stato uno sforzo di collaborazione da parte della Conferenza Nazionale dei Commissari sulle leggi statali uniformi per venire con una serie di norme per regolare il commercio interstatale. Questi standard non sono mai stati intesi come leggi. Piuttosto, erano intesi come linee guida informative per aiutare gli stati a stabilire i propri codici e leggi riguardanti le pratiche bancarie. L’articolo 4 dell’UCC affronta tutte le transazioni bancarie che coinvolgono la raccolta e l’emissione di fondi. Le responsabilità di una banca in queste situazioni sono chiaramente definite nella sottosezione 4-406. La banca depositante (titolare del conto) deve esercitare la “cura ordinaria” per garantire che tutta l’identificazione sia valida prima di incassare l’assegno. Spetta al cliente (titolare del conto) notificare alla banca che un assegno non è valido o che è stato rubato prima che i fondi vengano rilasciati. Altrimenti, la banca non ha l’obbligo di rimborsare al cliente i fondi persi, a meno che non si possa provare che non è stata usata “l’ordinaria diligenza”.

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